Legge 4 gennaio 1968,
n. 15
Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 1
Produzione e formazione,
rilascio, conservazione di atti e documenti
La produzione agli organi della Pubblica
amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione
da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2
Dichiarazioni sostitutive
di certificazioni
La data e il luogo di nascita, la residenza,
la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, la stato di celibe,
coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita
del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente, o discendente, la
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni
deve essere autenticata con le modalità di cui all'articolo 20.
Art. 3
Dichiarazioni temporaneamente
sostitutive
I regolamenti ministeriali e degli enti
pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali,
oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa , in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato
e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi
la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì
i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione
o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione,
nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui
irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
Art. 4
Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà concernete
fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione
con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.
Art. 5
Documentazione mediante
semplice esibizione
Salvo quanto disposto negli articoli
2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe,
coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono
essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti,
anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti
dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6
Trascrizione dei dati
dai documenti esibiti
Ai fini dell'articolo 5, i documenti
ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione,
il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito
modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto
dal funzionario o dall'interessato. Nel caso in cui non sia prescritta
la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può
essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato
addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è
trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.
Art. 7
Copie autentiche
Le copie autentiche ottenute ai sensi
dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
Art. 8
Dichiarazioni e documenti
relativi agli incapaci
Se l'interessato è soggetto alla
patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente
dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9
Documenti spontaneamente
esibiti
Fermo restando quanto disposto nei precedenti
articoli, sono valide a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti
spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.
Art. 10
Accertamenti d'ufficio
La buona condotta, l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio,
presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere
il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti
o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
Art. 11
Certificazioni contestuali
Le certificazioni da rilasciarsi da
uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali
concerneti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.
Art. 12
Redazione di atti pubblici
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti
dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con
scrittura a mano o a macchina, i detti sistemi possono essere utilizzati
anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri per la grazia
e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche
dei singoli sistemi di redazione.
Art. 13
Stesura degli atti pubblici
Il testo degli atti pubblici non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato
delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza
di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella
la precedente stesura in modo che resti leggibile.
Art. 14
Autenticazione di copie
Le copie autentiche, totali o parziali,
di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti
nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti
sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri
per la Grazia e Giustizia e per il Tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo
13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche. L'autenticazione
delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la
qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più
fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare
con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15
Legalizzazione di firme
La legalizzazione di firme è
la attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto
la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
della autenticità della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono
essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Art. 16
Legalizzazione di firme
di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle scuole parificate
o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio
da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 17
Legalizzazione di firme
di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono,
ove da queste richieste, legalizzate dal ministro competente e, con successiva
legalizzazione, dal ministro degli affari esteri. Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari
da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo
comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli
atti e documenti formati nello stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica, o consolare estera residente nello Stato,
sono legalizzate dal Ministro degli affari esteri. Sono fatte salve le
esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite
da leggi o da accordi internazionali.
Art. 18
Atti non soggetti a legalizzazione
Salvo quanto previsto negli articoli
16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti
dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare
la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art. 19
Trasmissione dall'estero
di atti agli uffici di stato civile
In materia di trasmissione di atti o
copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano
le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20
Autenticazione delle sottoscrizioni
La sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della Pubblica Amministrazione può essere autenticata,
ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere
la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere
redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della
persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare
le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione
delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente
che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
Art. 21
Tasse per le autenticazioni
e le legalizzazioni di firme
L'autenticazione della sottoscrizione
delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta
alla tassa di concessione governativa di Lire 400 per ciascuna dichiarazione.
La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle
firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San
Marino sono soggette a tassa di concessione governativa di Lire 200. Parimenti,
è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire
500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi
primo, secondo e quarto, e per la certificazione di conformità al
testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le tasse
di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche
da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede all'autenticazione
delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.
Art. 22
Modalità fiscali
per l'autenticazione e la legalizzazione di firme
Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione
e la legalizzazione possono far seguito all'atto, ma non possono farsi
fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere
altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In
tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati,
il timbro, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23
Esenzioni fiscali
Non è dovuta la tassa di concessione
governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente
da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il
loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante
che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune.
In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o
alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.
Art. 24
Assenza di responsabilità
della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione e i suoi
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione
sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato
o da terzi.
Art. 25
Riproduzione di documenti
d'archivio ed altri atti
Le pubbliche amministrazioni ed i privati
hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei
propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri
atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione,
la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma
negativo. Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia
e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione
di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché
i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della
autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni le modalità della
riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro
per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione
di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 26
Sanzioni penali
Le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni
rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma
dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre,
ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico
ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti
ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o di esibizione di atto falso o contenete dati non più rispondenti
a verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi
sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati
dalla presente legge.
Art. 27
Rinvio
Salvo quanto previsto negli articoli
7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti
necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative
alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.
Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,
riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione
ai corsi universitari.
Art. 28
Norme abrogate
Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942,
n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge
15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente
legge.
Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici
e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei
decreti previsti negli articoli 12 e 14.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Il servizio di autocertificazione telematica
è offerto dalla