![]() | Servizio di Autocertificazione Telematica |
| Istruzioni per l'uso |
L'autocertificazione
è un diritto dei cittadini che consente di dichiarare, e quindi
certificare sotto la propria responsabilità, presso gli uffici
della Pubblica Amministrazione, la propria condizione, i propri
requisiti o fatti di sua diretta conoscenza. Tale diritto è
stato sancito dalla legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
In altre parole, è
possibile fare una dichiarazione personale, direttamente presso
l'ufficio pubblico che lo richiede, sostitutiva dei certificati,
documenti e attestati che generalmente sono necessari per avviare una
pratica (per esempio: richiesta passaporto, patente, tessera Ussl e
pensione; partecipazione a concorsi pubblici; assegnazioni di case
popolari e cosė via).
Per l'autocertificazione occorrono:
Un documento di riconoscimento valido;
Una marca da bollo, ma solo se richiesta per il documento o la pratica in questione;
La stampa di uno dei Moduli di Autocertificazione Telematica (o altro modulo fornito dall'ufficio e debitamente compilato).
Data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari e iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.
Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga.
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili.
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.
Tutte le posizioni relative all'adempimento delgi obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge del 24 dicembre 1986, n. 958.
Di non aver riportato condanne penali.
Qualità di vivenza a carico.
Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nel caso in cui le
dichiarazioni sostitutive siano presentate da Cittadini della
Comunità europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini
italiani.
I cittadini
extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
NOTA BENE: |
i dati inseriti nei moduli di autocertificazione telematica non vengono registrati in alcun modo dai server della Lykonos S.r.l. |
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